Art. 12.
(Esami per candidati portatori di handicap).

      1. Gli alunni portatori di handicap, che hanno seguìto programmi semplificati e differenziati negli anni precedenti e sono stati ammessi all'ultimo anno di corso senza attribuzione di voti, sono ammessi all'esame di Stato sulla base di un giudizio del consiglio di classe, volto a valutare se l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici previsti dai programmi generali di insegnamento.
      2. I candidati esterni portatori di handicap, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, sono tenuti a presentare all'istituto, presso il quale devono sostenere

 

Pag. 10

l'esame di Stato, il piano di studi seguito, che è valutato in sede di prove preliminari.
      3. Gli esami di Stato sono sostenuti secondo il piano di studi presentato.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 2, stabilisce, per gli alunni portatori di handicap, prove equipollenti alle prove scritte o grafiche e tempi più lunghi per la loro effettuazione, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'handicap.
      5. Ai fini di cui al presente articolo, la commissione di esame è integrata con la partecipazione, quale membro aggregato, del docente per le attività di sostegno, ove nominato.